“I garden center sono aperti”: PROMOGIARDINAGGIO ricorda agli appassionati che i negozi specializzati sono sempre aperti anche in zona rossa e arancione.

I garden center sono aperti: ecco tutte le regole!

Per fare chiarezza e tranquillizzare gli amanti del verde PROMOGIARDINAGGIO ha prodotto un breve cartoon in collaborazione con Garden Tv per ricordare che i garden center sono aperti anche in zona rossa, così come tutti i negozi specializzati nel giardinaggio.

Zona rossa

In zona rossa i negozi possono restare aperti per vendere i prodotti di “prima necessità” elencati nell’allegato 23 del Dpcm. Devono chiudere i negozi all’interno dei centri commerciali e dei mercati coperti nelle giornate festive e prefestive, ma a eccezione dei punti vendita “di prodotti agricoli e florovivaistici”.
Nell’allegato 23 (è consultabile a questo link) tra i prodotti di “prima necessità” che riguardano gli hobbisti di giardinaggio troviamo: “fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti”, “macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio”, “articoli di profumeria e di erboristeria ma anche “articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza” e “alimenti per animali domestici”
Quindi possiamo tranquillamente recarci nei centri giardinaggio del nostro Comune per acquistare i prodotti per realizzare un orto o nuove piante e vasi per un terrazzo urbano. Per tutti gli altri prodotti, come barbecue o mobili per il giardino, è consentita la consegna a domicilio e tutti i più importanti centri giardinaggio italiani offrono questo servizio.

Qualsiasi spostamento in zona rossa deve essere autocertificato, su moduli prestampati in dotazione alle forze dell’ordine: ricordiamo che “la veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato”.

In zona rossa è vietato spostarsi in Comuni diversi “salvo che per specifiche esigenze o necessità”. Tra queste c’è anche l’acquisto dei prodotti di “prima necessità”. Il sito del Governo precisa testualmente che “Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati”. Se quindi nel vostro Comune non c’è un garden center o c’è meno convenienza, potete recarvi nel centro giardinaggio del Comune più vicino.

Zona arancione

In zona arancione non sono previste limitazioni per le categorie di beni vendibili e cade il concetto di “prima necessità”. Restano chiusi i negozi all’interno dei centri commerciali e dei mercati coperti nelle giornate festive e prefestive, ma a eccezione dei punti vendita “di prodotti agricoli e florovivaistici”.

Anche in zona arancione non possiamo uscire dal nostro Comune. Chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti può spostarsi entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

All’interno del Comune non è richiesta l’autocertificazione; è obbligatoria se ci rechiamo al di fuori del Comune.

Naturalmente sia in zona rossa sia in zona arancione è consentita la consegna domicilio e i servizi di e-shopping.

Quando il giardino è lontano

Sia in zona rossa sia in zona arancione, è sempre consentito uscire dal Comune o dalla Regione di residenza per lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti” alla propria abitazione. Se quindi abbiamo un terreno o un orto lontano dalla nostra abitazione, possiamo sempre raggiungerlo: a scanso di equivoci il sito del Governo aggiunge la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito”.

Queste misure sono in vigore fino al 30 aprile 2021.
Per maggiori informazioni: sito Governo
Scarica la autocertificazione cliccando qui